Art. 66.
(Proposizione dell'impugnazione).

      1. Competente per la revocazione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 

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      2. A pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, il ricorso deve contenere:

          a) gli elementi previsti dall'articolo 53, comma 1;

          b) la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile;

          c) l'indicazione del giorno preciso della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento.

      3. La prova della sentenza passata in giudicato, che accerta il dolo del giudice, deve essere data mediante la sua produzione in copia autenticata.
      4. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 53, comma 3.